Lo Studio Sartori comunica che rimarrà chiuso per ferie dal giorno 12/08/2022 al giorno 31/08/2022.
Come di consueto, per urgenze è possibile contattare il titolare Sartori Marco.
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Il D.L. 36/2022 ha eliminato gli esoneri in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, previsti per i soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).
Dal 1 luglio 2022, per i soggetti minimi e forfetari vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del DDT, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
A partire dal 1° luglio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.
Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”. Dal 1° luglio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
Tipo documento:
Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.
Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.
Il D.L. 36/2022 anticipa al 30 giugno 2022 l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici, ossia coloro che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi di "oggettiva impossibilità tecnica".
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento tramite Pos.
A decorrere dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
Approvato il Decreto "Cura Italia", ecco i punti principali:
- Differimento al 31 maggio dei versamenti IVA, Irpef, contributivi e assicurativi per i contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro;
- Sospensione fino al 31 maggio dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per il "saldo e stralcio" e "rottamazione-ter" e per l'invio di nuove cartelle.
Resta salvo il versamento degli importi differiti in unica soluzione al 1 giugno o mediante rateizzazione mensile fino ad un massimo di 5 rate di pari importo.
- Indennità una tantum di Euro 600,00 a favore di liberi professionisti, artigiani, commercianti e coltivatori diretti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio se dipendenti).
N.B.: Al momento non è ancora attiva la procedura di richiesta, quindi si prega di attendere la diramazione di un nuovo comunicato per la richiesta (che ad ogni modo verrà fatta a priori, previo benestare del titolare, dallo studio se sono presenti i requisiti).
- Sospensione delle rate di ammortamento o della sola quota capitale di mutui e finanziamenti, su iniziativa delle banche o intermediari finanziari;
- Sospensione rate dei mutui su prima casa (in vigore per 9 mesi) per partite IVA previa autocertificazione in cui si attesta di aver perso, in un trimestre successivo il 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.
N.B.: Si consiglia di interpellare il proprio istituto di credito per maggiori informazioni a riguardo.
- Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, con reddito complessivo di importo non superiore a 40mila Euro, spetta un premio per il mese di marzo di Euro 100 che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro.
- Introdotto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro pari al 50% delle spese sostenute e degli strumenti di lavoro utilizzati.
- Introdotto un credito d'imposta per gli esercenti attività di impresa che esercitano in locali in locazione categoria catastale C/1. La misura del bonus è del 60% del canone stesso per il mese di marzo.
Sono escluse le attività ritenute essenziali ed identificate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (es. farmacie, generi alimentari di prima necessità, ecc.) in quanto non obbligate alla chiusura.
Approvato in via definitiva la manovra fiscale 2017.
In sintesi le novità che maggiormente possono interessare:
- prorogate le agevolazioni su risparmio energetico (65%) e ristrutturazioni (50%);
- prorogato il bonus mobili;
- prorogato il super-ammortamento del 140%;
- istituito l'iper-ammortamento (150%) per certe casistiche di beni;
- prorogato il credito d'imposta per riqualificazione delle strutture ricettive;
- prorogato il credito d'imposta per ricerca e sviluppo;
- introduzione del regime di cassa per le imprese minori;
- aumento del canone RAI da €90 a €100.
Il 1° novembre 2016 è stato definito a tutti gli effetti il bonus cultura, normato dal D.P.C.M. n. 187/2016. In sostanza si tratta di un’agevolazione di Euro 500,00 per i soggetti che compiono 18 anni nel 2016, da utilizzare a scopo culturale.
Per usufruire dell’agevolazione, oltre alla condizione anagrafica, bisogna essere residenti nel territorio italiano e, in caso di cittadino straniero, avere un permesso di soggiorno in corso di validità.
Il bonus può essere speso fino al 31 dicembre 2017 per acquisti relativi a biglietti del cinema, concerti, eventi culturali, libri o ingressi in parchi e musei. Ovviamente sarà possibile usufruirne per l’acquisto di un singolo biglietto, a nome al soggetto beneficiario del bonus.